MUD 2020 – Cosa cambia rispetto al passato? Entro quando presentarlo?
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MUD 2020 – Cosa cambia rispetto al passato? Entro quando presentarlo?

Come ogni anno, con l’arrivo del mese di Gennaio ci si inizia a preoccupare per la presentazione del MUD.

Con una nota pubblicata sul sito web del Ministero dell’Ambiente, è stato reso noto a che il Modello di Dichiarazione Ambientale già allegato nel DPCM del 24 Dicembre 2018, e quindi valido per il 2019, è stato confermato anche per la presentazione del MUD 2020 con riferimento alla gestione dei rifiuti dell’anno 2019.


Restano pertanto immutate, rispetto al 2019:


  • Struttura del modello, articolato in 6 Comunicazione;

  • Informazioni da trasmettere;

  • Soggetti obbligati alla presentazione del MUD;

  • Modalità per l’invio delle comunicazioni in particolare le Comunicazioni rifiuti, RAEE, Imballaggi, Veicoli fuori uso, vanno inviate con modalità telematiche tramite il sito web mudtelematico.it . La comunicazione semplificata va compilata tramite il sito www.mudsemplificato.ecocerved.it e trasmessa via PEC all’indirizzo comunicazionemud@pec.it


I tipi di comunicazione annuale sono:


  • Rifiuti

  • Rifiuti semplificata

  • Veicoli fuori uso

  • Imballaggi

  • RAEE

  • Rifiuti urbani ed assimilati

  • Produttori di AEE

La comunicazione rifiuti deve essere presentata esclusivamente per via telematica e non può essere presentata su supporto cartaceo.


Comunicazione Rifiuti


I soggetti obbligati alla presentazione della comunicazione rifiuti sono:


  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti

  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione

  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti

  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi

  • Imprese ed enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e che sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi

Le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02, così come stabilito dalla Legge 28 Dicembre 2015 n. 221, assolvono all’obbligo di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.


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